Art. 61.
(Risorse per la professionalizzazione delle Forze armate).

      1. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000,

 

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n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2007.